Abusi nella Chiesa, segnalazioni tempestive

LA REGIONE, 18.11.2025, De Feo, Manna

Abusi nella Chiesa: sostegno compatto in Gran Consiglio all’obbligo di denuncia – Restano aspetti da chiarire.

Il Gran Consiglio appoggia (senza contrari) il controprogetto della commissione ‘Costituzione e leggi’ sull’iniziativa parlamentare depositata nel settembre dello scorso anno da Sergi e Pronzini (Mps). Il governo chiede però una seconda lettura. Gobbi: ‘Accorgimenti meramente di definizione per evitare zone d’ombra e affinare il testo a favore di una novità legislativa importante’

È stato unanime e compatto il sostegno del Gran Consiglio all’introduzione, nella legge cantonale sulla Chiesa cattolica e in quella sulla Chiesa evangelica riformata, dell’obbligo di denuncia per rafforzare l’azione di contrasto ai reati sessuali perpetrati da religiosi. Con 80 voti a favore (nessun contrario e nessun astenuto) il plenum ha appoggiato il controprogetto contenuto nel corposo rapporto di oltre trenta pagine – confezionato nell’ambito dei lavori della commissione parlamentare ‘Costituzione e leggi’ – stilato da Lara Filippini (Udc), Simona Genini (Plr), Daria Lepori (Ps), Gianluca Padlina (Centro), Giulia Petralli (Verdi) e Omar Balli (Lega). Il Consiglio di Stato – «per evitare che vi siano zone d’ombra e per affinare il testo a favore di una novità legislativa importante», sottolinea il presidente del governo Norman Gobbi – ha però chiesto una seconda lettura. Il che significa, come sancito nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che il governo ha “la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi”. Si tornerà poi in commissione e poi ancora in aula per il voto definitivo senza ulteriori discussioni.

A sollecitare l’obbligo di segnalazione erano stati, nel settembre 2024 e in pieno caso don Rolando Leo, il religioso condannato quasi un anno dopo per atti sessuali con fanciulli, i deputati del Movimento per il socialismo (Mps) Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini depositando un’iniziativa parlamentare elaborata. Sulla richiesta dell’Mps il governo si era espresso lo scorso mese di aprile, accogliendo parzialmente l’iniziativa e condividendone il principio. Sulle considerazioni del Consiglio di Stato e sulle proposte avanzate da Sergi e Pronzini il controprogetto uscito dalla ‘Costituzione e leggi’ dettaglia, rendendole più incisive, le auspicate modifiche legislative.

Sergi (Mps): ‘Ciò che è reato lo è indipendentemente dalle leggi di Dio’

Apre le discussioni Sergi. «La nostra proposta – evidenzia – nasce dall’esigenza di garantire che i casi di abusi sessuali in ambito ecclesiastico vengano tempestivamente segnalati alla giustizia civile». Un tema ormai tristemente noto, come anche emerso dallo studio indipendente dell’Università di Zurigo pubblicato nel 2023. Studio, ricorda Sergi, «che mostra che sono stati oltre un migliaio i casi di abusi sessuali che hanno coinvolto la Chiesa cattolica in Svizzera dalla metà del secolo scorso. E questa è probabilmente solo la punta dell’iceberg». Gli abusi nella Chiesa, rimarca il granconsigliere, «sono un fenomeno sociale che da decenni tocca la nostra comunità. Sorprende un po’ che nessuno abbia messo mano prima a questo problema». Come garantire allora che la giustizia civile riceva tempestivamente le informazioni necessarie per perseguire reati che riguardano tutta la collettività? «Peccato e reato – dice Sergi – non coincidono nelle società civili moderne. La preminenza, poi, deve sempre essere data alle regole della società civile. Ciò che è reato lo è indipendentemente dalle leggi di Dio». Non solo. «La ricerca storica – continua – ha mostrato che la mancanza di trasparenza, i casi di trasferimento degli autori degli abusi e l’assenza di collaborazione sistematica con le autorità civili hanno aggravato il danno, prolungando situazioni di rischio e impedendo la tutela delle vittime». La vicenda di don Leo, rievoca ancora il parlamentare, ha sollevato due questioni centrali. Ovvero: «Il tempo eccessivo intercorso tra il momento in cui la curia è venuta a conoscenza dei fatti e la denuncia alla magistratura, nonché la discrezionalità di cui le autorità ecclesiastiche dispongono nel decidere se e quando segnalare alla giustizia civile situazioni nelle quali si sono manifestate ipotesi di reato che riguardano membri del clero». Per Sergi, sia la proposta del Consiglio di Stato sia quella della commissione contengono due elementi cruciali: «L’introduzione di un obbligo di notifica e l’introduzione di un termine chiaro e vincolante (trenta giorni, ndr) affinché non trascorra un tempo eccessivo tra la presa di conoscenza di un possibile reato e la sua segnalazione alla magistratura».

Filippini (Udc): ‘Non un’ingerenza, ma un atto di responsabilità istituzionale’

La parola passa poi alla correlatrice del rapporto unico Lara Filippini. Che non nasconde: «Il lavoro della commissione non è stato un percorso semplice, né scontato. Nel corso dell’esame non sono mancate opinioni diverse né tentativi di trovare soluzioni più accomodanti o forse più funzionali a un certo equilibrio esterno». Tuttavia, tiene a precisare la democentrista, «quando si affrontano questioni che toccano la tutela delle persone non serve la via più comoda, ma la coerenza». Come detto, la proposta nasce da un fatto concreto e non da un principio astratto. «Si è scelto di affrontare la questione attraverso la costruzione di una base legale solida, trasparente e rispettosa delle competenze di tutti», sostiene Filippini. Tant’è che la modifica proposta introduce «un obbligo concreto chiaro e proporzionato: quando esistono indizi oggettivi di un reato perseguibile d’ufficio commesso da un ecclesiastico, l’ordinario deve informare le autorità penali entro trenta giorni. Non si tratta di un’ingerenza ma di un atto di responsabilità istituzionale necessario per rendere effettiva una collaborazione, quella tra Stato e Chiesa, che finora è rimasta solo parziale», sancisce la deputata. Insomma, stando a Filippini, «la trasparenza rafforza la credibilità: riconoscere un obbligo giuridico chiaro non significa diffidenza, ma protezione. E significa sostenere chi dentro alla Chiesa desidera agire correttamente». Un atto, in altri termini, di chiarezza: «È una norma che dice cosa fare, quando farlo e a chi rivolgersi. Così che nessuno possa più dire ‘non sapevo come comportarmi’.

Con questo testo il Ticino si doterà di una regola chiara, equilibrata e coerente con il diritto svizzero», conclude.

Genini (Plr): ‘Davanti alla legge non esistono zone grigie’

Per la liberale radicale Simona Genini, «il principio che deve guidarci è semplice: nessuna struttura può sottrarsi all’obbligo di contribuire all’accertamento della verità e alla prevenzione del danno quando sono in gioco reati perseguibili d’ufficio, specie se commessi su soggetti vulnerabili». Questo vale, rimarca la deputata, «anche e forse soprattutto per le istituzioni che esercitano un’autorità spirituale e morale riconosciuta dalla nostra Costituzione cantonale». E spiega: «La Chiesa cattolica in Ticino non è un privato qualsiasi, ma un ente di diritto pubblico e come tale deve essere parte piena del circuito istituzionale di protezione e collaborazione. Questo vale anche per la Chiesa evangelica riformata». Aggiunge poi la granconsigliera: «Quanto proposto nel rapporto non è un giudizio verso una fede, né una volontà di entrare nelle dinamiche interne di una confessione religiosa. Chiediamo di fare ciò che uno Stato liberale deve sempre fare, cioè garantire che davanti alla legge non esistano zone grigie. La separazione tra Stato e Chiesa non significa indifferenza, ma chiarezza di ruoli».

Padlina (Centro): ‘Una società che tutela i più fragili è più giusta’

«Il rapporto – osserva per il Centro Gianluca Padlina – riguarda un tema delicatissimo. Parliamo di un ambito che tocca la sensibilità religiosa di molti cittadini e al tempo stesso la necessità imprescindibile che il nostro Stato garantisca gli strumenti adeguati per proteggere i minori e le persone incapaci di discernimento». Gli strumenti normativi attuali, ammette, «non sono sufficienti: il diritto canonico, pur oggetto negli ultimi anni di importanti riforme, rimane strutturalmente diverso dal nostro sistema penale». In tal senso, prosegue il centrista, «questa proposta non punisce, non accusa, ma restituisce fiducia. Una società che tutela i più fragili è più giusta».

‘Un passo necessario’

È uno l’elemento fondamentale per la Lega: «Che la Chiesa cattolica non venga trattata né meglio, né peggio degli altri enti di diritto pubblico. Ottenute più volte le rassicurazioni – indica Omar Balli – sosteniamo il rapporto».

Concisa anche Daria Lepori, secondo cui «la Legge cattolica è un passo necessario». E questo perché, chiarisce la socialista, «come società abbiamo il compito di difendere i più fragili. In molte, troppe, situazioni legate agli abusi da parte dei religiosi anche come società abbiamo fallito nel nostro compito di protezione. Ora possiamo e dobbiamo evitare che ciò si ripeta». Telegrafico Tuto Rossi per l’Udc: «La nostra adesione si fonda sulla convinzione che il controprogetto presenti un equilibrio adeguato tra la tutela delle vittime, l’esigenza di collaborazione istituzionale e il rispetto della libertà religiosa e dell’autonomia delle confessioni».

Per i Verdi, Giulia Petralli: «La proposta non è un attacco a una comunità religiosa, né tantomeno la sua criminalizzazione. È al contrario un rafforzamento dello Stato di diritto, un primo strumento che ci permette di chiudere quei buchi normativi nei quali si nascondono irresponsabilità e silenzi».

Le criticità del Consiglio di Stato

Tocca infine a Gobbi spiegare le ragioni della seconda lettura. «Si tratta – illustra il consigliere di Stato – di aspetti meramente di definizione del diritto penale». A far storcere il naso al governo la formulazione “possibili indizi di reato” che nel rapporto unico sostituisce la proposta dell’Esecutivo di “sospetto di reato”. «In sé – nota Gobbi – differenze tra le due espressioni sono difficili da cogliere in una medesima legge. Una differenza terminologica chiara non è data, nemmeno da parte del Tribunale penale federale». Il direttore del Dipartimento istituzioni cita però una sentenza del 2022 in cui «il Tribunale penale federale ritiene che dalla valutazione degli indizi di reato si possa giungere alla conclusione che effettivamente esista una fattispecie penalmente rilevante. Parrebbe quindi che gli indizi siano più corposi dei sospetti, anche se di fatto non viene specificato». Per questa ragione, indica Gobbi, «riteniamo che la nostra formulazione, quella di “sospetto di reato”, sia adeguata e sufficiente alla valutazione di una persona non addentro alle distinzioni giuridiche, come per esempio un ordinario». Ancora Gobbi: «Con la formulazione “sospetto di reato” l’ordinario non rischia una denuncia mendace, perché questa fattispecie presuppone l’intenzionalità di chi sa di denunciare un innocente». La formulazione del governo, secondo il consigliere di Stato, «permetterebbe quindi di tutelare maggiormente i denuncianti che non dovrebbero avere indizi, ma solo dei sospetti».

A ciò si aggiunge l’intenzione, da parte della ‘Costituzione e leggi’, di specificare i rapporti di dipendenza tra la vittima e l’abusante. Dice Gobbi: «Con la frase “reati compiuti contro la loro volontà” la commissione ha inteso ampliare gli ambiti in cui tali reati potrebbero essere compiuti, ma così facendo si rischia di escluderne degli altri». Va da sé che, per il governo, «questa specificazione è superflua».

Non da ultimo, «la commissione intende estendere l’obbligo di segnalazione all’ordinario da parte di tutti coloro che sono attivi nella Chiesa», rileva Gobbi. Un obbligo generale che, a detta dell’Esecutivo, «è troppo ampio».

‘Va sostenuta la cultura della segnalazione’

«Credo che con la modifica legislativa sostenuta dal Gran Consiglio si sia compiuto un passo in avanti importante per la protezione dei minori, oltre che delle persone fragili, che frequentano la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica in Ticino. Tuttavia questi sono solo due dei molti ambiti in cui gli adulti si occupano anche di minori: il dibattito pertanto può e deve proseguire anche sugli e negli altri contesti organizzati». Così il presidente della Conferenza cantonale dei genitori

Pierfranco Longo dopo il sì del parlamento all’obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale – da parte rispettivamente dell’Ordinario (tra i quali il vescovo e l’amministratore diocesano) e il presidente del Consiglio sinodale – per rafforzare la lotta ai reati sessuali perpetrati da religiosi. «Sport minorile, mondo della scuola e della formazione professionale sono ad esempio tre ambiti importantissimi per la crescita dei giovani e per la costruzione di una cultura del rispetto del prossimo e della denuncia senza esitazione di reati contro l’integrità dei minori – sottolinea Longo –. Va poi ricordata l’importanza di un’adeguata prevenzione primaria, formando nella scuola gli allievi alla conoscenza dei propri diritti e dei propri obblighi per quanto riguarda il rispetto del prossimo, nonché l’importanza di sostenere una cultura della segnalazione e della denuncia dei comportamenti illeciti alle competenti autorità giudiziarie. Insomma, il lavoro da fare resta molto».

‘Occorre scardinare la logica della gestione interna dei problemi’

Per il responsabile della Conferenza cantonale dei genitori è «fondamentale scardinare la logica della gestione interna dei problemi. Ogni volta che in seno a questo o a quel contesto si annuncia l’apertura dell’ennesimo sportello per le vittime, tremo all’idea di lunghi iter legati all’accertamento dei fatti e alla ponderazione delle possibili segnalazioni. Cosa che rischia inesorabilmente di rallentare i processi di verifica, a volte di interromperli per svariati motivi e di scoraggiare così la fiducia dei denuncianti o dei segnalanti nella possibilità di ottenere la necessaria protezione. Ribadisco: la cultura della denuncia va coltivata».

Don Leo, verdetto e motivi in 210 pagine
Intimata la sentenza della Corte delle Assise criminali che in agosto ha condannato il religioso alla mite pena di 18 mesi (sospesi). Appello sempre più vicino

Duecentodieci pagine: verdetto di primo grado e relative motivazioni sono ora nero su bianco. È la sentenza, ricevuta ieri dalle parti, della Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, a carico di don Rolando Leo, il 56enne sacerdote ticinese, ex cappellano del Collegio Papio di Ascona, già responsabile dell’Ufficio insegnamento religioso scolastico e già attivo nella Pastorale giovanile, condannato il 14 agosto a Lugano per reati sessuali commessi su ragazzi (stando all’atto d’accusa, quattro minorenni e cinque maggiorenni le presunte vittime all’epoca dei fatti, tra il 2015 e il 2024). Sullo sfondo i massaggi al petto praticati dal religioso, il cui avambraccio ‘scivolava’ però sui genitali dei giovani, per eccitarli e masturbarli, secondo gli inquirenti. Giudici e assessori giurati hanno però ridimensionato il numero di fatti penalmente rilevanti contestati dal Ministero pubblico al sacerdote e cancellato l’ipotesi di pornografia. Al religioso sono stati inflitti diciotto mesi, sospesi con la condizionale. Di due anni il periodo di prova. Una pena nettamente inferiore a quella chiesta, cinque anni e sei mesi, dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, che in sede di requisitoria aveva definito don Leo “spregiudicato e affetto da un senso di impunità”. Ma inferiore anche a quella proposta (trentasei mesi) dal difensore, l’avvocato Marco Masoni. Arrestato il 7 agosto 2024, in espiazione anticipata dal 15 novembre, don Leo, tenuto conto del periodo trascorso dietro le sbarre, è stato così scarcerato. Sarà tenuto a seguire un percorso terapeutico e gli è stato proibito di svolgere attività a contatto con i giovani.

Verbali, reati, giurisprudenza e critiche

Nella sentenza si citano i verbali d’interrogatorio nella fase istruttoria, si analizzano i reati e i singoli episodi addebitati dalla Procura a don Leo, si analizza la giurisprudenza e ci si sofferma sulla commisurazione della pena. Non solo. In relazione ad alcuni fatti oggetto dell’atto d’accusa non si risparmiano critiche, anche severe, all’operato della pp. Critiche che riteniamo inopportune.

Riguardo alla commisurazione della pena (la cui mitezza ha fatto e fa discutere), don Leo, scrive il giudice Pagnamenta, “risponde di 4 episodi di atti sessuali con fanciulli, 5 episodi di coazione sessuale, 1 episodio di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere”. Dal profilo oggettivo, aggiunge il presidente della Corte, “quanto commesso in danno” di quattro giovani “si colloca al livello più basso di quanto immaginabile in ambito di reati sessuali, ovvero fugaci toccamenti dell’avambraccio sui genitali, sopra i vestiti. Qualora tali gesti avessero avuto come vittima un maggiorenne, si tratterebbe di molestie sessuali, reato sanzionabile con la sola multa”. Osserva Pagnamenta: “Più gravi sono i fatti commessi” nei confronti dell’accusatore principale, “il quale è stato toccato durante i massaggi in modo più insistente e intenso, colto di sorpresa nelle prime due occasioni e, ancora, vittima di un toccamento iniziato mentre dormiva”. Annota il giudice: “Anche avuto riguardo al bene giuridico protetto, non si può non rilevare che nessuno dei giovani ha subito conseguenze allo sviluppo sessuale a seguito degli atti di Rolando Leo, posto che nessuno, tranne” l’accusatore principale e un altro giovane, “nemmeno ricordavano qualsivoglia contatto di natura sessuale. Non si vede quindi come ne potrebbe essere derivato qualsivoglia turbamento. La colpa è di gravità media dal profilo soggettivo”. Prosegue la sentenza: “In particolare, Rolando Leo ha agito per soddisfare le sue pulsioni più basse, creando situazioni in cui avrebbe potuto entrare in contatto fisico con i giovani. Ha agito in danno di più giovani, sull’arco di svariati anni, ciò che palesa pure la sua propensione a delinquere”. Con questi suoi gesti don Leo “ha tradito la fiducia dei giovani che venivano a lui affidati, delle loro famiglie, ma pure della collettività in quanto sacerdote e insegnante. Da considerarsi poi il concorso di reati”.

Continua la Corte: “ln concreto, il reato oggettivamente più grave è quanto commesso a Losanna in danno” dell’accusatore principale, reato “per il quale la pena ipotetica è di circa 14 mesi. Quanto alle coazioni sessuali e agli atti sessuali con fanciulli, i cui fatti si sovrappongono, ricordando che si tratta di toccamenti fugaci sopra i vestiti, la pena si colloca attorno ai 12 mesi, giungendo così a una pena ipotetica complessiva di poco oltre 2 anni di pena detentiva”. Passando “agli aspetti legati alla persona, a favore dell’imputato la Corte ha considerato la sua vita anteriore, fino al momento dei fatti ineccepibile”. Rolando Leo “ha poi collaborato con gli inquirenti fin dal principio, fornendo i nominativi dei giovani a cui ha praticato massaggi. Egli è poi parso aver intrapreso un percorso di presa di coscienza di quanto commesso, giungendo in aula ammettendo, per esempio, che le richieste di praticare i massaggi erano, in ultima analisi, finalizzate a compiere i già citati toccamenti con l’avambraccio, sebbene ciò non sia sempre successo”. L’imputato, si legge ancora nella sentenza, “si è detto dispiaciuto di quanto accaduto ed è parso volersi assumere la piena responsabilità dei suoi agiti. Non si può qui non menzionare il fatto che egli ha, a tratti, riconosciuto (esplicitandoli) gli elementi oggettivi dei reati a lui ascritti, sebbene – in ultima analisi – questi nemmeno potevano essere confermati”. Il condannato “ha poi versato, a favore delle vittime, la somma di oltre 10’000 franchi, importo certamente rilevante vista la sua situazione economica”. Secondo giudici e assessori giurati, “tutto quanto precede impone di riconoscere il sincero pentimento, attenuante che – contrariamente a quanto argomentato dalla pubblica accusa – va riconosciuta anche se il risarcimento viene effettuato dall’imputato come mera strategia difensiva”.

‘Tutto ben ponderato, pena adeguata’

Insomma,“tutto ben ponderato, la Corte ha quindi ritenuto adeguata alla colpa di Rolando Leo la pena detentiva di 18 mesi”. Considerato che “l’imputato è incensurato e che la prognosi appare favorevole, la pena è posta al beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 anni. Conformemente all’articolo 67 del Codice penale, è stato ordinato il divieto a vita di esercitare attività che presuppongono il contatto regolare con minori”.

Ma la storia non finisce qua

Fine della storia? Pare proprio di no. Quasi certamente il caso approderà alla Corte di appello e revisione penale. Da noi interpellato il Ministero pubblico fa sapere che la pp Tuoni è intenzionata a fare dichiarazione d’Appello. Dichiarazione che farà anche l’avvocata Claudia Solcà, che patrocina fra gli altri il principale accusatore. Un passo che potrebbero compiere pure gli avvocati Felice Dafond e Filippo Gianoni, dopo essersi consultati con i rispettivi assistiti, anche loro costituitisi accusatori privati.

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